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Intervista a Nunzia Coppedé 22/10/2010

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Statuto 2   

 

 

Articolo 6. RAPPRESENTANZA ESTERNA

1. Il rappresentante legale della FISH Calabria è il Presidente.
2. La rappresentanza all'interno delle Commissioni, previste dalle Istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è della FISH Calabria che la demanda a propri rappresentanti.

 

 

Articolo 7. ORGANI

Sono organi della FISH Calabria:
1. il Congresso ;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Articolo 8. IL CONGRESSO

1. Il Congresso è costituito dalle organizzazioni socie alla FISH Calabria: ad esso competono tutte le decisioni relative alla vita ed al funzionamento della Federazione. Delibera in particolare:
a) sulla relazione di attività del Presidente della FISH Calabria;
b) sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e programmi presentati dal Consiglio Direttivo unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
c) sulla costituzione ed eventuale chiusura delle FISH Provinciali;
d) sulle attività da svolgere in sede regionale;
e) su ogni eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, sia di propria iniziativa, sia su segnalazioni delle organizzazioni aderenti.

2. Il Congresso elegge a scrutinio segreto:
a) il Consiglio Direttivo;
b) il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti;
c) i Delegati della Federazione Regionale al Congresso della FISH secondo le norme congressuali.

3. Il Congresso viene convocato almeno una volta l'anno dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Congresso , in via straordinaria, può essere convocato per iniziativa del Consiglio Direttivo o per richiesta di almeno un terzo delle organizzazioni socie, non oltre i trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. Il Congresso ordinario è valido: in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.
Ogni rappresentante delegato può esprimere un solo voto. Non sono ammesse deleghe, né voti plurimi.
5. Hanno diritto di voto:
a) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle Organizzazioni federate di cui all'art. 3 comma 2;
b) tre delegati per ciascuna delle Organizzazioni federate di cui all'art. 3 comma 3, punti a) e b);
c) i Presidenti e un delegato ogni tre (o frazioni di tre) aderenti alle Federazioni provinciali, designati dai Congressi Provinciali.
6. Le associazioni federate hanno pari opportunità su tutte le questioni inerenti l'Ente, lo Statuto e le attività della FISH Calabria.

 

Articolo 9. VOTO

1. In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 8 comma 5.
2. Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni socie, essa ha comunque diritto ad un solo voto e deve optare per l'organizzazione che vuole rappresentare.
3. Qualora un Presidente della FISH provinciale o un membro del Consiglio Direttivo provinciale, siano anche rappresentanti legali di una organizzazione federata, avranno comunque diritto ad un voto a meno di delega espressa secondo quanto disposto nell'articolo relativo.
4. Ha diritto di voto solamente il socio che - all'apertura del Congresso - sia in regola con il versamento della quota annuale del triennio precedente.

 

Articolo 10. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che attua gli indirizzi generali sanciti dal Congresso ed é composto dai membri eletti dal Congresso Ordinario della Fish Calabria e dai Presidenti delle FISH Provinciali che ne fanno parte di diritto.
Il numero degli eletti non può essere inferiore al numero dei Presidenti delle FISH Provinciali.
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è stabilito dal Congresso elettivo: è dispari e non può essere inferiore a sette.
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge al suo interno il Presidente, due vice presidenti di cui uno vicario, un Tesoriere ed un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza; qualora venisse eletto alla presidenza un Presidente di una delle FISH Provinciali quest'ultimo deve scegliere tra una delle due cariche;
b) delibera a maggioranza semplice;
c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, approva lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, stabilisce la quota annuale da sottoporre all'approvazione del Congresso;
d) si riunisce almeno una volta ogni tre mesi su convocazione scritta del Presidente, indicante ordine del giorno e data, ora e luogo della riunione. La convocazione è fatta recapitare per posta ordinaria, e-mail, fax, a mano, almeno sette giorni prima della riunione; per motivi urgenti il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno ventiquattro ore prima.
e) al fine di favorire la piena operatività del Consiglio Direttivo, preso atto delle difficoltà di movimento di alcune persone con disabilità e della difficoltà di essere sempre presenti per alcuni membri del Consiglio Direttivo, perché familiari di persone con grave disabilità che curano il proprio congiunto, o per comprovati problemi di un membro del Consiglio Direttivo a partecipare ad una seduta, è prevista la partecipazione per video conferenza alle riunioni del Consiglio.
L'assenza ingiustificata di uno dei membri per tre incontri successivi determina la decadenza dalla carica.
La decadenza è stabilita con delibera del Consiglio Direttivo.
Tutte le decisioni sono prese a scrutinio palese, salvo richiesta motivata da parte di un componente, approvata dalla maggioranza dei partecipanti.

 

Articolo 11. IL PRESIDENTE

Il Presidente della FISH Calabria ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni di Consiglio Direttivo.
Il Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, provvede all'attuazione delle Deliberazione assunte dal Congresso Regionale e dagli Organi Nazionali e compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
In caso di impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario. La firma del Vice Presidente vicario attesta l'impedimento del Presidente.

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