Fish Calabria ONLUS

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STATUTO della FISH Calabria Onlus

 

 

 

Articolo 1. COSTITUZIONE

E' costituita la Federazione Regionale per il Superamento dell'Handicap - Calabria, Associazione di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000, denominata FISH Calabria Onlus, nel presente Statuto denominata solamente FISH Calabria. La Federazione è un organismo senza fini di lucro, è apartitica e aconfessionale con sede legale in Via Dei Bizantini n. 95/97 - 88046 - Lamezia Terme (CZ).
La FISH Calabria è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
La FISH Calabria è componente della FISH (Associazione di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000) e ne condivide lo Statuto.
L'associazione può istituire sedi operative sia in Italia che all'estero.

 

Articolo 2. SCOPI, FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

La FISH Calabria si muove prevalentemente nell'ambito della tutela e promozione dei Diritti Umani e Civili, con particolare riferimento alle persone con disabilità, nonché nella diffusione della cultura per il superamento dell'handicap, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e ricerca.
1. Nell'ambito delle finalità generali della FISH, la Federazione Regionale si prefigge i seguenti scopi:
a) Promuovere e difendere i diritti delle persone con disabilità con l'intento di realizzare il superamento dell'handicap e una situazione di pari opportunità per tutti i cittadini. Promuovere e collaborare all'attivazione dei relativi strumenti di sostegno, con un'attenzione particolare al nucleo familiare delle persone con disabilità.
b) Elaborare e proporre provvedimenti in favore di persone con disabilità non autosufficienti o pluriminorati in condizioni di particolari gravità, anche al fine di sostenere le loro famiglie e di consentire soluzioni a dimensione familiare e non istituzionalizzanti, anche quando venissero meno i loro genitori.
c) Offrire informazione, consulenza alla pari, advocacy, peer support, empowerment e appoggio tecnico a persone con grave disabilità, ad organizzazioni di e con disabili, a familiari di persone in grave situazione di handicap, al fine di stimolarne l'autonoma organizzazione sul territorio e l'azione condivisa.
d) Attivarsi presso gli organi di Governo regionale, provinciale e comunale, nonché presso tutti gli enti di autogoverno locale per la corretta applicazione di tutte le leggi vigenti in materia di disabiltà, mettendo in atto strumenti di stimolo e di controllo democratico.
e) Svolgere capillarmente in ambito sanitario, sociale, educativo e formativo un'azione di controllo qualitativo e quantitativo di tutti i servizi alle persone con disabilità forniti da Enti pubblici o privati.
f) Impegnarsi alla collaborazione e alla partecipazione responsabile in tutti gli spazi e per tutte le modalità e normative che in particolare regolano i rapporti delle Istituzioni pubbliche con le organizzazioni del volontariato, favorendo la massima partecipazione possibile e operando perché essa venga ampliata.
g) Rapportarsi ai servizi pubblici, privati e del privato sociale erogati sul territorio in particolar modo per ciò che attiene i piani delle politiche sociali, operando perché essi siano funzionali ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
h) Promuovere incontri, forme di collaborazione e di scambio di esperienze e di competenze con Istituzioni, Enti o Aziende pubbliche e private afferenti ai settori di interesse delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
i) Opporsi alle organizzazioni criminali e ad ogni metodo mafioso, operare perché siano eliminate pratiche clientelari e rapporti di favore fra singoli, Istituzioni, apparati burocratici ed associazioni, diffondendo informazioni atte a prevenirle e denunciandone l'evenienza.
l) Dotarsi e servirsi di strumenti informativi affinché sia diffusa in regione una più capillare e precisa consapevolezza sociale sul significato della disabilità ed una maggiore conoscenza dei modi che ne evitino la trasformazione in handicap.
m) Favorire, attraverso incontri reciproci, scambi e visite di studio, la conoscenza e le relazioni fra le diverse associazioni operanti in regione, allo scopo di arricchirne e migliorarne le singole metodologie di intervento.
n) Stimolare la creazione di nuovi servizi socio-sanitari e riabilitativi da istituire in applicazione di leggi comunitarie, nazionali e regionali.
o) Promuovere e accompagnare, nella fase di costituzione, le FISH Provinciali, favorire la loro soggettività territoriale e sostenerle nei processi organizzativi, affinché possano svolgere nel pieno delle loro capacità e competenze, azioni politiche e sociali finalizzate a diffondere la cultura per il superamento dell'handicap, la tutela dei diritti umani e civili delle persone con disabilità e dei loro familiari e il sostegno alle associazioni di, con e per disabili del territorio di appartenenza.
p) Promuovere coordinamenti locali, osservatori e commissioni tematiche alfine di favorire la sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate.
2. La Fish Calabria può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con Enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:
a) sensibilizzazione, informazione, formazione, ricerca e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie e delle persone comunque socialmente emarginate;
b) collaborazioni con Istituzioni pubbliche e private, anche non soci alla Fish Calabria , in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione
3. La Fish Calabria non può svolgere alcuna attività diversa da quelle su menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o ad esse integrative. Le attività connesse sono consentite a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori indicati, esse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive della Fish.
Le norme precedenti saranno adeguate alle disposizioni di legge che saranno emanate in materia di onlus.
4. In base alle disposizioni di legge vigenti, la FISH Calabria:
a) deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per realizzare le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse;
b) non deve distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi riserve o capitale fra gli iscritti. detta distribuzione può avvenire solo se imposta per legge;
c) non deve cedere beni o effettuare servizi in favore dei soci o di coloro che prestano la loro opera nella Fish o di coloro che effettuano ad essa delle elargizioni liberali o di loro parenti entro il terzo grado ed di loro affini entro il secondo grado o di aziende ad essi collegate, a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
d) non deve acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni, siano superiori al loro valore normale;
e) non deve corrispondere a soggetti diversi dalle banche od altri soggetti autorizzati per legge, interessi passivi su prestiti ad un tasso superiore al 4% rispetto al tasso ufficiale di sconto.
f) è vietato l'uso del logo e del nome della FISH per le competizioni elettorali.
5. Nel perseguimento degli scopi sociali vengono osservate tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997 ed elencate nell'allegato "A" che è parte integrante del presente Statuto.

 

Articolo 3. SOCI ALLA FEDERAZIONE - AMMISSIONE, RECESSO, ESCLUSIONE

1. La FISH Calabria è un unico soggetto.
2. Alla FISH Calabria può aderire qualsiasi Organizzazione legalmente costituita che, ai sensi del proprio Statuto, operi, senza fini di lucro, per il superamento dell'handicap, secondo i principi e le finalità di cui all'art. 2.
3. Sono soci della FISH Calabria:
a) le Associazioni regionali territoriali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno 1 terzo delle province (nel caso di frazioni di 1, si arrotonda a 1);
b) le Organizzazioni regionali non territoriali, cioè: le Fondazioni, le Associazioni, o le loro Aggregazioni comunque denominate che statutariamente e/o che per prassi documentata svolgano da almeno due anni attività socio-politica o culturale a carattere regionale. A tale scopo le aggregazioni debbono presentare idonea documentazione al Direttivo Regionale per il suo esame;
c) aderiscono alla Fish regionale le Federazioni provinciali costituite da almeno 3 tra: Organizzazioni locali, sezioni delle Associazioni regionali territoriali e Organizzazioni regionali non territoriali che operano anche su un ambito territoriale definito.
3. Per aderire alla FISH Calabria i soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo Regionale, accludendo:
a) il nominativo di chi li rappresenta. Il rappresentante rimane tale fino a quando non verrà comunicata formalmente al Consiglio Direttivo la sua decadenza ed il nome del sostituto.
b) Statuto e Atto Costitutivo;
c) relazione sulle attività svolte relative alle tematiche della disabilità.
d) copia del verbale della riunione dell'organo statutario che delibera la richiesta di iscrizione ed il nome del rappresentante.
4. Il Consiglio Direttivo della FISH Calabria esamina la domanda di ammissione, valuta se risponde ai requisiti statutari, delibera e comunica l'accoglimento o meno della richiesta entro trenta giorni dalla presentazione.
La richiesta viene trasmessa al primo Congresso Ordinario per la ratifica dell'accoglimento o la discussione di eventuali ricorsi.
Entro i quindici giorni successivi alla comunicazione di accoglimento della domanda l'organizzazione è tenuta a versare la quota associativa annuale.
L'elenco con il recapito e il nominativo del presidente e delle organizzazioni socie alla FISH Calabria deve essere sempre a disposizione di ciascuna organizzazione federata.
5. Gli aderenti cessano di appartenere alla FISH Calabria, con delibera del Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione del Congresso, per:
a) recesso volontario;
b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno tre anni;
c) perché agisce in contrasto con i principi, le finalità e gli impegni che sono alla base dell'attività per il superamento dell'handicap;
d) scioglimento e liquidazione;
e) inattività per tre anni consecutivi.

 

Articolo 4. AUTONOMIA

Ciascuna organizzazione federata non è sottoposta/e a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle Deliberazione assunte dagli Organi della Federazione, le Organizzazioni federate di cui ai punti a e b) comma 3, art.2, conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione della Federazione nelle proprie iniziative.

 

Articolo 5. ORGANIZZAZIONE DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

1. Le FISH Provinciali della Calabria hanno autonomia di iniziativa politica, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e delle finalità degli Statuti, delle Deliberazione assunte dai Congressi e dai Consigli Direttivi della FISH Calabria e della FISH.
2. Il loro Statuto è sottoposto per l'approvazione al Consiglio Direttivo della FISH Calabria, che deve metterlo all'ordine del giorno, al massimo entro la 2° riunione successiva al suo ricevimento. In caso di rigetto, da motivarsi congruamente, il ricorso va presentato al primo Congresso Regionale utile, in cui viene approvata la costituzione o la chiusura della FISH Provinciale.
3. Lo Statuto delle Fish Provinciali della Calabria disciplina la loro costituzione e quella delle FISH comunali o subdistrettuali e ne regola i reciproci rapporti.
Detti Statuti debbono comunque contenere:
a) la denominazione, nel logo, "FISH Calabria (della Provincia o dell'ambito territoriale)";
b) l'individuazione della carica di Presidente e di quella di Tesoriere;
c) principi e metodi democratici analoghi a quelli dello Statuto della FISH Calabria;
d) il divieto di partecipare con il logo alle competizioni elettorali.
4. Le responsabilità politiche, finanziarie e giuridiche delle FISH provinciali della Calabria non incidono su quella regionale, in particolare la FISH Calabria non risponde delle obbligazioni delle Organizzazioni aderenti neppure nel caso di gestione commissariale delle Federazioni Provinciali della Calabria, di cui al successivo comma. Allo stesso modo le Federazioni provinciali della Calabria non rispondono delle obbligazioni dei propri aderenti.
5. Qualora una FISH provinciale della Calabria violi lo Statuto, o le Deliberazione del Congresso o del Consiglio Direttivo della FISH Calabria, viene esclusa dalla FISH regionale su proposta del Consiglio Direttivo, deliberata dal Congresso della FISH Calabria e ratificata dal successivo Congresso della FISH.
In caso di esclusione viene fatto divieto di utilizzare il logo e la denominazione della FISH.

 

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