statuto 3
Articolo 12. TESORIERE
Il Tesoriere esercita le attribuzioni di competenza curando l'attività finanziaria della FISH Calabria.
E' custode del patrimonio della Federazione; esige le quote sociali, i contributi, le oblazioni, le rendite; esegue i pagamenti; presenta al Consiglio Direttivo i bilanci preventivo e consuntivo, documentati in forma chiara ed analitica.
Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della Federazione e alla conservazione della relativa documentazione, con specifica indicazione dei soggetti eroganti.
Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 13. SEGRETARIO
Il Segretario coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Congresso e del Consiglio Direttivo.
Articolo 14. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti é costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Congresso. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
Articolo 15. COLLEGIO ARBITRALE
Le controversie che potranno sorgere tra la FISH Calabria e le Associazioni socie, gli amministratori ed i liquidatori, in dipendenza del presente Statuto, saranno decise da un collegio di tre membri. Ciascuna delle parti nominerà un membro: il terzo sarà scelto in accordo dai due nominati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della città che ospita la sede legale della FISH Calabria. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore.
Articolo 16. DURATA DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni. I titolari possono essere rieletti.
Le sostituzioni effettuate in corso di triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Articolo 17. GRATUITÀ DELLE CARICHE
Le cariche in seno alla Federazione sono gratuite e non possono dare luogo ad emolumenti di sorta, salvo rimborso di eventuali spese documentate e sostenute specificamente per conto della Federazione stessa, ed autorizzate dal Presidente e dal Tesoriere.
Articolo 18. ORGANI COLLEGIALI - DIMISSIONI, DECADENZA
In caso di dimissione o decadenza da una carica in seno agli organi Collegiali, subentra al posto del titolare il primo dei non eletti. Qualora non risultino candidati non eletti, il primo Congresso elegge i nuovi componenti al fine di integrare i dimessi o decaduti.



