AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESA IN CARICO E L’AMMISSIONE ALL’INTEGRAZIONE
RETTA RIVOLTA ALL’UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI RESIDENZIALI, SEMIRESIDENZIALI/DIURNI E
DOMICILIARI DI AMBITO A VALERE SU FNPS, FRPS, FNA E ALTRI –

ANNUALITÀ 2026

PREMESSO CHE
La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con
le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione
europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell’articolo 41 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Specificando inoltre che ai profughi, agli stranieri ed
agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all’articolo 129, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
La Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali” prevede che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con
incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico,
con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e
servizi sociali
La Legge 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, così come modificata con

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Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come
sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le
proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle
relazioni tra le persone;
PRESO ATTO della D.G.R. n. 210 del 22 giugno 2015, come integrata e modificata con D.G.R. n.
410 del 21 settembre 2018, concernente la “Ridefinizione degli ambiti territoriali intercomunali e
riorganizzazione del sistema dell’offerta per la gestione dei Servizi Socio assistenziali” e
l’approvazione dell’elenco degli ambiti territoriali ottimali;
VISTO la D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 e s.m.i., avente ad oggetto la “Riorganizzazione
dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali ai
sensi della legge n. 328 dell’8 novembre 2000 e della legge regionale n. 23 del 26 novembre 2003” la
quale definisce il un nuovo assetto amministrativo che vede gli Ambiti territoriali titolari delle funzioni
socio assistenziali responsabili della pianificazione e della realizzazione degli interventi e dei servizi
sociali, riservando all’Ente regionale l’indirizzo, la programmazione e il coordinamento delle politiche
sociali;
PREMESSO che il comma 4 dell’art.6 della Legge n.328/2000 prevede che “Per i soggetti per i quali
si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la
residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale
integrazione economica”.
CONSIDERATO CHE:
 chiunque usufruisca delle prestazioni sociali, offerte nelle strutture socio assistenziali
residenziali e semiresidenziali o tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al
pagamento delle relative rette, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di
differenziazione nella graduazione del bisogno e in relazione alla situazione economica
personale e/o del proprio nucleo familiare, per tramite dell’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione
Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M.
05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014), nelle modalità previste dall’Allegato “1” alla D.G.R.
n.72/2024;
 il cittadino si avvale del principio di libera scelta del servizio;
 il limite massimo dell’integrazione non potrà superare l’importo massimo della retta;

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 l’utente è tenuto a compartecipare al pagamento della retta prevista per l’erogazione dei servizi
(a carattere residenziale e semiresidenziale) anche con tutte le indennità (di accompagnamento,
di comunicazione, speciale per non vedenti, ecc.) legate allo stato di salute dello stesso, se
percepite, per come previsto dall’Allegato “1” alla D.G.R. n.72/2024;
 Le indennità di accompagnamento dovranno essere corrisposte per intero dalla data di ingresso
in una struttura socioassistenziale residenziale, anche per utenti con ISEE sotto la soglia minima
prevista;
 il Comune di residenza ovvero il capo Ambito, che riceve l’istanza di presa in carico, è tenuto a
verificare, prima dell’inserimento nella struttura, e/o dell’erogazione del servizio, se lo stesso
utente ha una situazione economica tale da poter corrispondere autonomamente la retta o se sia
necessaria l’integrazione da parte comunale;
 al fine dell’ammissione alla compartecipazione della retta, il Comune capo Ambito, per tramite
del Comune di residenza o del Servizio Sociale Professionale, dovrà verificare, prima dell’avvio
del servizio, la situazione economica familiare dell’utente secondo quanto disposto
dall’Allegato “1” e comunicare allo stesso e/o ai familiari di riferimento le modalità previste per
l’integrazione della stessa;
 l’ISEE, è uno degli strumenti necessari per stabilire se l’utente ha diritto a richiedere la
prestazione agevolata, ma non configura il diritto automatico all’integrazione della retta da parte
del Comune capo Ambito, in quanto l’ISEE non comprende alcuni redditi, o indennità percepite
dagli utenti.
 per determinate tipologie di servizio il calcolo della compartecipazione è ottenuto mediante
l’utilizzo dei redditi della persona, indipendentemente dal valore ISEE di accesso.
 Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura
sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura
domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo
carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate;
 Qualora l’utente intenda scegliere una struttura sita fuori dall’ambito di residenza, dovrà
preventivamente comunque fare richiesta di presa in carico al Comune capo Ambito di
appartenenza, il quale verificherà la presenza di servizi o strutture idonee a soddisfare il
fabbisogno dell’utente. In caso di impossibilità dell’Ambito a soddisfare le necessità espresse
dal proprio residente, l’Ambito stesso dovrà identificare, al di fuori del territorio di competenza,
servizio idoneo a soddisfare le necessità di assistenza espresse dall’utente, acquisendo
dall’ambito individuato, la necessaria documentazione amministrativa del servizio identificato.
 Il Comune capo Ambito che riceve la richiesta di inserimento di una persona in una Struttura

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sociale, sia essa residenziale che semiresidenziale o di accesso ad un servizio di natura
domiciliare, è tenuto, a seconda della tipologia di utenza, alla quantificazione della quota a suo
carico, sempre tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie programmate.
 che il parametro ISEE è da ritenersi rilevante anche per i servizi erogati a favore di cittadini
fuori dal contesto regionale;
 che l’ATS potrà determinarsi autonomamente, in assenza di norma di riferimento, per come
stabilito mediante atto d’indirizzo della Conferenza dei Sindaci circa la compartecipazione alla
spesa per i servizi erogati fuori regione.
VISTO inoltre,
Che l’allegato “A” alla DGR n.503/2019 e s.m.i. al paragrafo 2.3, 3.3 e 4.3 prevede che:
 Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l’utente e assumere l’onere della
relativa retta o l’erogazione dei titoli per l’acquisto dei servizi. I rapporti fra i vari Ambiti
territoriali e le Strutture socioassistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere
regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento
diretto delle quote rette;
 L’inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto
della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell’utente o a seguito di altra
segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;
 Per motivi d’urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l’obbligo di informare il Comune di residenza
dell’utente entro 24 ore dall’avvenuta accoglienza per l’adozione del provvedimento
consequenziale. La struttura di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza
del Comune di residenza e il Pubblico Ministero per i minorenni, per l’adozione dei
provvedimenti consequenziali. In questi casi di servizio sociale e professionale, verificata la
ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in
carico dell’utente.
 In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi
espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o
qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune
Capo Ambito, non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei
limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad
autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del
Progetto Individuale, assumendosi l’onere della relativa spesa previa acquisizione della
documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del

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provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto,
nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.
PRESO ATTO, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il parere n.3958 del
23.05.2017, ha ribadito, in caso di accoglienza di soggetti minori presso servizi assistenziali, il
principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori,
allorché questi abbiano residenza in comuni diversi e qualora sia esclusa per uno di essi la decadenza
ex articolo 330 del codice civile, così come sia assente di un provvedimento giudiziale di separazione
tra coniugi con il relativo affido del minore ad uno dei genitori;
DATO ATTO CHE
 la compartecipazione alla spesa da parte dell’Ente resta legata alla verifica della disponibilità di
risorse utili alla compartecipazione al costo del servizio.
 resta intesa la facoltà degli utenti di fruire di servizi sia intra che extra Ambito con retta a totale
carico degli stessi utenti, sempre previa presa in carico del Servizio sociale competente.
PRESO ATTO delle Linee guida dei Fondi trasferiti all’ATS dalla Regione Calabria (FNPS, FRPS,
FNA etc.) che prevedono l’applicazione della normativa in vigore per forme di partecipazione
dell’utente all’onere dei costi
PRESO ATTO CHE il presente avviso, emanato dall’Ambito territoriale sociale di Locri, intende
promuovere la presa in carico degli utenti in maniera continuativa (a sportello), nel rispetto delle Linee
guida dei fondi di riferimento, della capacità economica dell’Ente, il tutto a seguito di programmazione
determinata dalla Conferenza dei Sindaci per l’annualità di riferimento, prodotta a seguito di notifica
delle risorse disponibili dalla Regione Calabria all’ATS;
RITENUTO NECESSARIO specificare che
 sono tenuti al rispetto della presente evidenza pubblica tutti i cittadini afferenti all’Ambito
Territoriale Sociale di Locri e quindi residenti nei comuni di: AFRICO, ANTONIMINA,
ARDORE, BENESTARE, BIANCO, BOVALINO, BRANCALEONE, BRUZZANO
ZEFFIRIO, CARAFFA DEL BIANCO, CARERI, CASIGNANA, CIMINA’, FERRUZZANO,
GERACE, LOCRI, PALIZZI, PLATI’, PORTIGLIOLA, SAMO, SAN LUCA, SANT’AGATA
DEL BIANCO, SANT’ILARIO DELLO IONIO, STAITI, inseriti presso servizi di assistenza
sociale residenziale, semiresidenziale/diurna e domiciliare;

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 i cittadini minori, le persone con disabilità e ogni altro soggetto, che per qualsiasi ragione non
siano nelle condizioni di sottoscrivere istanza di presa in carico, al fine del riconoscimento
dell’integrazione della retta, sono tenuti a farsi rappresentare da un familiare, tutore, curatore
ovvero altro soggetto titolato ad agire in nome e per conto della persona in stato di bisogno, al
fine dell’ammissibilità dell’istanza, non essendo contemplata la possibilità di rappresentanza dal
soggetto responsabile del servizio di assistenza/accoglienza.
TENUTO CONTO di quanto premesso e considerata la necessità di procedere all’avvio di nuove
procedure di ammissione a compartecipazione della retta, a favore di utenza da prendere in carico e di
quella già fruitrice di servizi socioassistenziali a partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre
2026, ad eccezione dei servizi erogati su risorse FNA (SAD) la cui durata come da Linee guida di
riferimento è prevista per anni uno dalla data di avio delle prestazioni;
DATO ATTO della Determina n. 1260 del 24/09/2024 avente ad oggetto “Richiesta di accesso ai
servizi socioassistenziali erogati dell’Ambito Territoriale Sociale di Locri. Aggiornamento Modello per
la Presa in Carico e ammissione a beneficio/retta.” da utilizzarsi quale modello di istanza per l’avviso
di cui alla presente;
DI SPECIFICARE che l’istanza prodotta dall’utente non dà alcun diritto all’ammissione al beneficio
e che la stessa è determinata solo da atto successivo riconosciuto in presenza di
comunicazione/impegno di spesa a favore del richiedente;
DI SPECIFICARE che, ai sensi del Regolamento n.22/2019 e ss.mm.ii., tale atto non determinerà a
carico del Bilancio dell’Ente alcun onere aggiuntivo;
DI PRECISARE che per le richieste di compartecipazione alla spesa per utenza collocata
temporaneamente fuori regione l’ATS prenderà come riferimento la normativa nazionale e regionale di
riferimento, valutando con eventuale successivo provvedimento la modalità di compartecipazione alla
spesa in considerazione dell’I.S.E.E. familiare e dei redditi disponibili;
VISTO l’art.29 del Regolamento n.22/2019 con cui è individuata la figura del Responsabile
dell’Ufficio con i poteri ad assumere gli atti di gestione;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

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Il Responsabile dell’Ufficio di Piano,

RENDE NOTO

La procedura di presa in carico e ammissione a retta di cui alla procedura di seguito descritta.

Art. 1 – Finalità, risorse e oggetto dell’intervento.

La presente procedura è finalizzata alla presa in carico e ammissione a compartecipazione alla retta,
dall’Ente pubblico, per i servizi socioassistenziali cui sono fruitori i cittadini residenti nell’ATS di
Locri che necessitano di accesso a prestazioni di tipo residenziale, semiresidenziale/diurne o
domiciliare.
Tutti i richiedenti agevolazione per la fruizione dei servizi, anche se fuori da contesto regionale, devono
procedere alla presentazione dell’istanza corredata dall’apposita documentazione reddituale.
L’Ambito Territoriale di Locri sulla scorta delle disponibilità finanziare del bilancio annuale corrente
eroga agevolazioni a favore di cittadini fragili in stato di bisogno, che non riescono a far fronte al costo
dei servizi di assistenza attraverso le proprie capacità economiche.
Le risorse destinate alla copertura delle spese dei servizi di cui sopra sono individuate mendiate
appositi atti di programmazione approvati dalla Conferenza dei Sindaci per i servizi erogati

nell’annualità 2026 (1° gennaio – 31 dicembre, ad eccezione dei servizi erogati a avere su FNA -SAD-
la cui durata è prevista per anni uno), pubblicati con successiva Determinazione a cura del

Responsabile dell’Ufficio di Piano sull’Albo Pretorio del Comune capo Abito di Locri.

Oggetto dell’intervento sono i sostegni per i servizi di accoglienza residenziale, semi-
residenziale/diurno e domiciliare, regolarmente autorizzati al funzionamento e accreditati. Per i servizi

residenziali extra regionali vige la normativa nazionale e regionale autorizzativa di riferimento, di cui
l’ATS dovrà essere informato prima dell’accesso/accoglienza dell’utente.
Art. 2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità.

Sono beneficiari dell’intervento i cittadini residenti nei comuni di: AFRICO, ANTONIMINA,
ARDORE, BENESTARE, BIANCO, BOVALINO, BRANCALEONE, BRUZZANO ZEFFIRIO,
CARAFFA DEL BIANCO, CARERI, CASIGNANA, CIMINA’, FERRUZZANO, GERACE, LOCRI,
PALIZZI, PLATI’, PORTIGLIOLA, SAMO, SAN LUCA, SANT’AGATA DEL BIANCO,
SANT’ILARIO DELLO IONIO e STAITI, che fruiscono di servizi di cui all’art.1.
Al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l’utente e assumere l’onere della relativa retta
o l’erogazione dei titoli per l’acquisto dei servizi.

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L’accesso ad un servizio dovrà sempre avvenire nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata,
previa richiesta dell’utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale
dell’Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito.
Per motivi d’urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, che ha l’obbligo di informare il Comune di residenza dell’utente
entro 24 ore dall’avvenuta accoglienza per l’adozione del provvedimento consequenziale. La struttura
di accoglienza ha l’obbligo di informare dell’avvenuta accoglienza il Comune di residenza e il Pubblico
Ministero per i minorenni, per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. In questi casi il servizio
sociale professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l’inserimento, ratifica il
provvedimento attraverso la presa in carico dell’utente.
In caso di ricovero presso struttura socio assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi
espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora
sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito,
non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima
della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di
12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l’onere della relativa
spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura
ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio
offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio.
Per una corretta collocazione dell’utente essendo necessaria un’accurata valutazione delle condizioni
sociali e cliniche dell’utenza da parte del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo
Ambito e, ove necessario, anche con l’ausilio della Unità di Valutazione Multidisciplinare territoriale di
competenza, è necessario che il Servizio sociale professionale, mediante presa in carico, riconosca il
bisogno dell’utente e individui il servizio più idoneo all’assistenza. Ciò premesso, l’istanza di presa in
carico e ammissione a rette può avere efficacia solo a seguito di presa in carico del Servizio sociale
professionale, con successiva individuazione delle risorse economiche disponibili, di cui al presente
avviso.
L’utenza per cui il Servizio sociale professionale ritenga necessario l’attivazione dell’Unità di
Valutazione Multidisciplinare territoriale di competenza, ai fini dell’aggiornamento del setting
assistenziale e ammissibile a retta solo a seguito di valutazione espressa dell’ASP di riferimento.
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alla normativa di riferimento: L.328/2000 e
DGR n. 503/2019 e s.m.i.

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Art. 3 Interventi finanziabili.

Come previsto dalla normativa in vigore, chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture
socio assistenziali residenziali e semiresidenziali o attraverso servizi domiciliari è tenuto a
compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione
nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo
familiare, ovvero dall’I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato
secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014).
Ciò premesso, sono finanziabili gli interventi destinati all’assistenza per come previsto dalla normativa
in vigore e per come disposto dalla DGR n.72/2024 che integralmente si richiama.
Eventuali modifiche alla DGR n.72/2024 divengono parte integrante del presente avviso che non si
modifica nei suoi principi.
Gli utenti accedono ai servizi fuori regione, sono tenuti a partecipare alla spesa, in ragione della propria
capacità economica, per come previsto dalla normativa in vigore, nel rispetto dei principi di equità,
omogeneità e progressività. Gli stessi sono quindi tenuti alla trasmissione della documentazione
prevista dall’istanza di presa in carico. Consequenzialmente l’ATS utilizzerà ove possibile lo stesso
criterio di compartecipazione stabilito per i servizi regionali ovvero si riserva di regolamentare
separatemene i criteri ove non possibile.
Al fine di consentire all’ATS una corretta gestione della spesa, anche in presenza dell’esenzione dalla
compartecipazione, sono tenuti alla presentazione dell’istanza gli utenti dei servizi:
 erogati dalle strutture di cui alle tipologie 2.6, 2.7, 2.9 e 2.10 (vedi Allegato “1” alla DGR n.
512/2023) nei casi di inserimento del minore con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria
adottato non su istanza di parte (utente o suo dante causa);
 erogati dalle strutture di cui alle tipologie 3.7 e 3.8 ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Si riportano le tipologie su indicate:
 2.6 COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI (6 – 13 ANNI)
 2.7 COMUNITA’ EDUCATIVA PER PRE-ADOLESCENTI E ADOLESCENTI (14-21
ANNI)
 2.9 COMUNITÀ SPECIALISTICA EDUCATIVA PER MINORI CON DISTURBI DEL
COMPORTAMENTO O DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI
PENALI E/O AMMINISTRATIVI
 2.10 CENTRO SPECIALISTICO PER BAMBINI E ADOLESCENTI VITTIME DI ABUSI
E MALTRATTAMENTI

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 3.7 CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA CON O SENZA MINORI
 3.8 CASE RIFUGIO PER VITTIME DI TRATTA CON O SENZA MINORI
 che ricevono prestazioni fuori regione e che sono riconducibili alle tipologie di struttura
sopra indicate.

Art. 4 Procedure.

L’istanza di presa in carico, allegata al presente, è reperibile presso i Comuni dell’Ambito e scaricabile
dai rispettivi siti web. La stessa deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modulo da
presentare al Comune di residenza, alla Pec di riferimento dello stesso e al Comune capo Ambito
mendiate Pec: atlocri@asmepec.it
L’istanza deve essere predisposta, pena inammissibilità, dal richiedente o da persona titolata (familiare,
tutore, curatore, etc.).
Gli Enti erogatori di servizio non sono titolati alla sottoscrizione delle istanze.
Sono inoltre esclusi dalla graduatoria di beneficio le istanze che pervengono all’ATS mediante Pec
contenete istanze multiple (istanze di più utenti).
Per l’istanza di presa in carico deve farsi riferimento alla Determina n. 1260 del 24/09/2024 avente ad
oggetto “Richiesta di accesso ai servizi socioassistenziali erogati dell’Ambito Territoriale Sociale di
Locri. Aggiornamento Modello per la Presa in Carico e ammissione a beneficio/retta.”, allegata al
presente avviso per farne parte integrante.
Gli utenti esentati dalla compartecipazione, o chi ne fa le veci, devono presentare istanza, escludendo
gli allegati di natura economico/reddituale, al fine di rendere edotto l’Ente sulla spesa necessaria
all’erogazione della prestazione da riconoscere agli erogatori di servizio e che nessun onere potrà
essere riconosciuto in assenza di detta istanza.
Anche per gli utenti esentanti dalla compartecipazione vige il principio della “capacità economica
dell’Ente” per l’erogazione della spesa, per cui in assenza di fondi disponibili nessun contributo potrà
essere erogato a favore di questi.
Il Comune capo Ambito, acquisita la documentazione e sempre previa disponibilità/programmazione di
fondi da destinarsi, provvede, tramite graduatoria di cui al presente avviso, alla quantificazione della
quota spettante a carico dell’Ente pubblico, così come statuito dalla normativa vigente e
dell’agevolazione erogabile all’utente.

Comune capo Ambito di Locri
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Il presente Avviso, efficace dalla data di pubblicazione, prevede “sportelli” a scadenza quadrimestrale
per l’anno 2026:
 30 aprile 2026
 31 agosto 2026
 31 dicembre 2026
con conseguente pubblicazione della “graduatoria” degli utenti ammessi a beneficio a seguito della
chiusura di ogni “sportello”.
 Gli utenti che non presentano istanza nel primo sportello saranno esclusi per i mesi di
riferimento di questo per l’agevolazione alla retta (1° gennaio 2026-30 aprile 2026).
 Gli utenti che non presentano istanza nel secondo sportello saranno esclusi per i mesi di
riferimento di questo sportello e del precedente, per l’agevolazione alla retta (1° gennaio 2026-
31 agosto 2026).
 Gli utenti che non presentano istanza nel terzo sportello saranno esclusi per i mesi di
riferimento di questo sportello e dei precedenti, per l’agevolazione alla retta (1° gennaio 2026-
31 dicembre 2026).
 Gli utenti saranno ammessi a retta a far data dalla “presa in carico” del Servizio Sociale
professionale, a seguito di istanza (per i nuovi beneficiari dei servizi) e sino al 31.12.2026, ad
eccezione dei servizi domiciliari erogati su FNA la cui compartecipazione è stabilità in anni uno
dalla data di avvio del servizio.
 Gli utenti già “presi in carico” dal servizio sociale professionale di Ambito saranno ammessi a
retta dal primo giorno di apertura dello sportello di presentazione dell’istanza, previa nuova
richiesta nell’anno solare 2026, con ammissione a retta e sino al 31.12.2026, se non
diversamente disposto, sempre secondo la logica di sportello di cui sopra.
L’ammissione a beneficio di integrazione retta dell’utente decade ogni anno alla data del 31 dicembre,
senza necessità di comunicazione formale da parte dell’Ente.
L’impegno di spesa per la singola prestazione ha scadenza con l’anno solare e non è da intendersi
tacitamente rinnovata di anno in anno, in quanto è necessario provvedere di volta in volta alla
predisposizione dell’istanza di presa in carico e ammissione a retta, nelle modalità procedurali disposte
dal Comune capo Ambito.
Per quanto non evidenziato nella presente si rimanda integralmente alla D.G.R. n°503/2019, allegati e
s.m.i. e ad ogni altro dispositivo attuativo in vigore.

Comune capo Ambito di Locri
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La predisposizione dell’istanza di ammissione a retta deve essere presentata anche dagli ospiti già
presenti in strutture socioassistenziali e fruitori di servizi di assistenza per come previsto dal presente
avviso.
Sono esclusi dalla procedura di ammissione a retta, tutti coloro che:

  1. Non sono residenti in uno dei comuni dell’ATS;
  2. Non presentano al Comune capo Ambito l’istanza per mezzo della modalità Pec di cui sopra;
  3. Non trasmettono la documentazione necessaria all’istruttoria della pratica, come previsto
    dall’istanza;
  4. Non rispettano i requisiti di cui alla normativa in vigore per godere delle agevolazioni previste
    dal presente;
  5. Non ricevono prestazioni da servizi erogati nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 503/2919
    e s.m.i. o di altra normativa di carattere regionale/nazionale di competenza.

Art. 5 Cause revoca contributo

Il contributo di compartecipazione alle spese di servizio potrà essere revocato dall’ATS per i seguenti
motivi:

  1. Mancata sottoscrizione della convenzione da parte del soggetto erogatore del servizio entro
    giorni 30 dalla notifica, previo avvio di procedimento (L.241/90);
  2. Mancata valutazione dell’UVM dell’utente, su richiesta dell’ATS, entro il 31.12.2026.
    Entrambe le cause di revoca del contributo sono collegate a fattori di natura contabile che vedono la
    responsabilità da parte dell’ATS nell’erogazione delle risorse a favore dei beneficiari entro il periodo di
    spesa concesso per le medesime dall’Ente erogatore.

Art.6 Disposizioni finali

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/16 (“GDPR”)
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che
il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di
Locri. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla
presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l’esecuzione delle finalità istituzionali. In
particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell’ammissibilità dell’istanza presentata e della
verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio del Comune
(secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti
amministrativi) e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il
rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in
base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di

Comune capo Ambito di Locri
Viale Matteotti, 152, 89044 – Locri (RC)
atlocri@comunedilocri.it
atlocri@asmepec.it

presentazione della domanda. Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt.
15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al
Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo: privacy@liquidlaw.it.

Titolare del trattamento è il Comune di Locri, con sede in Viale Matteotti, 152, 89044 – Locri (RC), e-
mail: atlocri@comunedilocri.it, PEC: atlocri@asmepec.it.

Il partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti
amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e,
successivamente, durante l’eventuale esecuzione delle attività previste, impegnandosi a rispettare
rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e delle norme del D.lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.
Il Comune di Locri e i partecipanti dovranno ulteriormente specificare e regolamentare, con separato e
successivo atto, i reciproci rapporti in materia di trattamento dati personali.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Lauretana Scarfò, Responsabile dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito territoriale sociale di Locri contattabile al seguente indirizzo Pec: atlocri@asmepec.it.
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il
Foro di Locri.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Dott.ssa Lauretana Scarfò

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